Con il decreto legislativo n. 220 del 2023 è stata abrogata la disciplina della cosiddetta “mediazione tributariaâ€, giacché listituto è stato ritenuto inidoneo a ridurre limpatto delle liti di minor valore sui numeri del contenzioso fiscale.
Lart. 17 bis, d.lgs. n. 546 del 1992 è stato abrogato dallart. 2, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.
Il contribuente deve presentare istanza di reclamo/mediazione alla Commissione Tributaria Provinciale i Torino con modello scaricabile tra gli allegati a fondo pagina.
Il ricorso - reclamo deve essere proposto entro il termine di decadenza di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, ossia entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto.
Per informazioni, rivolgersi agli uffici comunali
Compilare e presentare atto di ricorso-mediazione
La fase amministrativa dura 90 giorni; durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione, nonché per la costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale.
Decreto legislativo n. 220 del 2023
Art 17 bis del D.Lgs 546/92 - come modificato dal D.Lgs. 156/2015