A chi è rivolto
Madri (anche adottanti o affidatarie) cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso in possesso di titolo di soggiorno
Descrizione
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Come fare
La domanda va presentata all'Ufficio servi alla persona del Comune che verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
La domanda va presentata:
1) Compilata attraverso il canale "Sportello al cittadino";
2) spedita solamente da posta certificata – PEC- intestata al richiedente, all’indirizzo: comune.rubiana.to@cert.legalmail.it, allegando una copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e documenti richiesti;
3) spedita da posta non certificata, all’indirizzo: amministrativo@comune.rubiana.to.it, allegando una copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e documenti richiesti;
4) a mano previo appuntamento da concordare telefonicamente: 0119358923 int. 5
Cosa serve
Istanza e attestazione ISEE in corso di validità
Cosa si ottiene
Il comune concede l'assegno che verrà erogato da INPS con bonifico.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.
Tempi e scadenze
Entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 12/08/2024